Saper leggere le etichette alimentari è un compito estremamente importante: ci permette, infatti, di effettuare scelte intelligenti e consapevoli tra gli scaffali del supermercato. Ma come interpretarle? E quali sono le informazioni che non devono assolutamente mancare? Diamo uno sguardo alla normativa e cerchiamo di rispondere a queste domande!
Cosa sono le etichette alimentari? Caratteristiche principali.
Per etichetta alimentare s’intende qualsiasi marchio di fabbrica, o altra rappresentazione grafica, riportato sul contenitore degli alimenti o in allegato al contenitore stesso.
Questa è, in sintesi, la definizione riportata dal Regolamento (UE) n° 1169/2011, introdotto con lo scopo di uniformare le normative dei diversi stati membri in materia di etichettatura degli alimenti. Con la sua entrata in vigore (13/12/2014), hanno perso efficacia gran parte delle disposizioni nazionali contenute nel vecchio D.lgs n° 109 del 27/01/1992.
A cosa servono?
L’etichetta rappresenta una sorta di documento d’identità dell’alimento: il suo scopo, infatti, è quello di informare correttamente il consumatore sulle caratteristiche del prodotto ed indurlo alla scelta senza, tuttavia, trarlo in inganno con informazioni ingannevoli.
Affinché tutti possano recepirne il contenuto, l’etichetta deve essere:
chiara. Le informazioni riportate non devono essere ambigue.
Leggibile. La normativa stabilisce la dimensione minima dei caratteri affinché risultino ben visibili, ossia: 0,9 mm per le confezioni con una superficie inferiore agli 80 cm 2, e 1,2 mm per tutte le altre.
Semplice da leggere. L’impostazione dell’etichetta deve consentire al consumatore di trovare subito le informazioni ricercate.
Indelebile. L’etichetta deve durare nel tempo.
Cosa devono riportare secondo la normativa 2018?
Come abbiamo anticipato, l’etichetta deve contenere tutta una serie di indicazioni aventi lo scopo di informare il consumatore sulle caratteristiche dell’alimento in questione. In particolare, possiamo distinguere tre tipologie di indicazioni:
indicazioni obbligatorie;
indicazioni complementari;
indicazioni nutrizionali e sulla salute, i cosiddetti claims.
Indicazioni obbligatorie.
Come dice il nome stesso, si tratta di informazioni che il produttore è tenuto a riportare per legge, ovvero:
Denominazione di vendita.
La denominazione di vendita è costituita dal nome dell’alimento e dallo stato fisico o dal processo di trasformazione subito (“in polvere”, “surgelato”, “liofilizzato”, “decongelato”, etc.).
Elenco degli ingredienti.
Gli ingredienti devono essere riportati in ordine decrescente di peso, ossia da quello più abbondante a quello meno abbondante.
Gli allergeni.
Gli allergeni sono le sostanze responsabili della comparsa di intolleranze e allergie nei soggetti sensibili. Essi vanno riportati con caratteri differenti dagli altri ingredienti (per esempio in grassetto).
Tra questi abbiamo:
Cereali contenenti glutine, come il grano, la segale, l’orzo, l’avena e il farro;
Crostacei;
Uova;
Pesce;
Arachidi;
Soia;
Latte;
Frutta a guscio, come mandorle, nocciole e noci;
Senape;
Semi di sesamo;
Anidride solforosa e solfiti;
Lupini;
Molluschi;
Derivati degli alimenti suddetti.
Se l’alimento in questione non contiene allergeni ma viene prodotto in uno stabilimento che li lavora, è d’obbligo la dicitura “può contenere tracce di...”.
Additivi alimentari: i simboli.
Gli additivi sono sostanze che vengono utilizzate per migliorare l’aspetto, la conservazione e il sapore degli alimenti.
Gli additivi alimentari vengono indicati con un numero preceduto dalla lettera E, per indicare che sono ammessi nell'Unione Europea. Tra questi abbiamo:
coloranti (E100-E199), utilizzati per conferire all'alimento un aspetto più invitante;
conservanti (E200-E299), necessari per inibire la proliferazione di muffe e batteri;
antiossidanti (E300-E322), introdotti per limitare l’irrancidimento dei grassi e prolungare, in tal modo, la durata dell’alimento;
correttori di acidità (E325-E385), necessari per mantenere un pH acido;
addensanti, emulsionanti e stabilizzanti ((E400-E495), utilizzati per migliorare la consistenza dell’alimento e lo stato di aggregazione degli ingredienti stessi;
esaltatori di sapidità (E 620, E 624), addizionati per migliorare il sapore dell’alimento;
aromi, naturali o artificiali. Dal 22-04-2013, i produttori sono obbligati ad utilizzare solo gli aromi contenuti in una lista stilata dall’EFSA, l’autorità europea per la sicurezza alimentare, come previsto dal Reg. 872/2012.
Titolo alcolometrico.
Il titolo alcolometrico o gradazione alcolica è la quantità di etanolo contenuta nella bevanda. Esso deve essere espresso in % vol. per le bevande con un titolo superiore all’1,2%.
Quantità dell’alimento.
La quantità dell’alimento deve essere riportata al netto (priva della tara) o nominale (la quantità media che può contenere l’imballaggio).
Nel caso di alimenti in cui sia presente un liquido di copertura (come l’aceto o la salamoia), occorre indicare il peso sgocciolato (il peso dell’alimento senza tale liquido).
Durata del prodotto: scadenza o termine di conservazione.
La durata del prodotto è indicata dalla data di scadenza (nel caso di alimenti deperibili, come i latticini freschi), e dal termine minimo di conservazione (nel caso di alimenti più duraturi, come la pasta secca), quest’ultimo definito come il periodo oltre il quale il prodotto può alterare alcune sue caratteristiche senza però risultare nocivo per la salute.
In particolare:
per TMC inferiore ai 3 mesi si indica giorno e mese;
per TMC superiore ai 3 mesi ed inferiore ai 18 mesi si indica mese ed anno;
per TMC superiore ai 18 mesi si indica solo l’anno
Le diciture “da consumare entro il...” e “da consumare preferibilmente entro il...” devono precedere, rispettivamente, la data di scadenza e il TMC.
L’indicazione della TMC non è obbligatoria per: prodotti ortofrutticoli freschi, sale, aceto, zucchero, gomme da masticare, gelati monodose, vini e bevande alcooliche con un titolo superiore al 10%.
Nel caso di prodotti surgelati quali carne, pesce e loro derivati, occorre riportare la data di surgelazione.
Condizioni di conservazione ed uso.
Le condizioni di conservazione servono per preservare l’integrità dell’alimento sia durante la permanenza in dispensa, sia dopo l’apertura. Si riportano diciture quali “conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce”.
Soggetto responsabile.
Per soggetto responsabile si intende il nome o la ragione sociale del produttore o dell’importatore (nel caso in cui il produttore non appartenga all’UE). Con le disposizioni attuali, non è più obbligatorio riportare l’indirizzo dello stabilimento di produzione.
Numero di lotto.
Il numero di lotto preceduto dalla lettera L è un numero indicante i prodotti ottenuti nello stesso giorno e con le stesse partite di ingredienti.
Luogo di provenienza per carne, pesce, olio, frutta e verdure.
La provenienza, già valida per le carni bovine, il pesce, il miele, l’olio extravergine d’oliva, la frutta e la verdura, ora si estende anche alle carni suine, ovine, caprine e avicole.
In particolare, esistono dei marchi designati dall'Unione Europea per informare il consumatore sull'origine e sulla lavorazione dei prodotti. Tra questi abbiamo:
il marchio DOP, ovvero denominazione di origine protetta. Viene attribuito ad alimenti le cui caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti (ad esempio, il fiore sardo);
il marchio IGP, ossia l’indicazione geografica protetta, che viene attribuita ad alimenti la cui qualità è correlata all'origine geografica e la cui produzione, elaborazione o trasformazione avviene in un’area geografica ben definita (ad esempio, l’agnello di Sardegna);
il marchio SGT, invece, viene apposto con lo scopo di valorizzare una composizione o un processo di lavorazione tradizionale dell’alimento (questa categoria comprende solo due alimenti, ovvero la mozzarella e la pizza napoletana);
il marchio che indica alimenti provenienti da agricoltura biologica;
il marchio che indica alimenti ottenuti a partire da ingredienti non geneticamente modificati (no OGM o OGM free).
Dichiarazione nutrizionale.
L’indicazione nutrizionale è diventata obbligatoria a partire da dicembre 2016, eccezion fatta per alimenti sfusi (prodotti ortofrutticoli freschi, prodotti di panetteria, prodotti di confetteria), prodotti preincartati (come l’affettato) e prodotti vitivinicoli. Viene riportato in tabella:
l’energia (espressa in Kcal o KJ) fornita da 100 g o 100 ml di alimento, o da una porzione (in quest’ultimo caso, occorre indicare anche il numero di porzioni);
grassi totali e acidi grassi saturi;
proteine;
carboidrati e zuccheri semplici;
sale .
Oltre alle voci obbligatorie suddette, il produttore potrà riportare delle indicazioni facoltative, tra cui:
acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi;
amido e polioli;
vitamine e sali minerali, a patto che ne indichi le RDA (dosi giornaliere raccomandate).
Indicazioni complementari.
Si tratta di informazioni che vengono inserite per completare quelle obbligatorie, solitamente per evidenziare a quali categorie di consumatori è destinato o precluso il prodotto in questione. Ma vediamo alcuni esempi!
Quantità di caffeina.
Se il prodotto contiene più di 150 mg/ml di caffeina (eccezion fatta per tè e caffè) occorre segnalarlo attraverso apposite diciture, in modo che non vengano assunte da persone particolarmente sensibili quali: donne in gravidanza e durante l’allattamento, bambini, persone ipertese o che soffrono di insonnia. Tra le varie diciture abbiamo “Tenore elevato di caffeina” e “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo dell’allattamento”.
Se l’alimento è stato addizionato di fitosteroli, principi attivi vegetali cui viene attribuita la capacità di abbassare i livelli ematici di colesterolo, allora si dovrà apporre la dicitura “Addizionato di steroli vegetali” e si dovrà indicare che:
l’alimento è destinato esclusivamente a coloro che presentano livelli ematici di colesterolo più alti della norma;
l’alimento è sconsigliato in gravidanza, durante l’allattamento e nei bambini di età inferiore ai cinque anni.
Liquirizia.
Se il prodotto contiene una concentrazione di acido glicirrizico (un principio attivo della liquirizia, in grado di innalzare la pressione) superiore ai 100 mg/Kg o 100 mg/L, allora occorrerà apporre la dicitura “contiene liquirizia” subito dopo l’elenco degli ingredienti.
Se il prodotto contiene aspartame, un dolcificante artificiale nocivo per chi soffre di fenilchetonuria, lo si potrà indicare in due modi:
aspartame “fonte di fenilalanina”;
E951 “contiene aspartame, una fonte di fenilalanina”.
Approfondisci cos'è ed in quali prodotti si trova l'aspartame.
Ricordiamo che la fenilchetonuria è una malattia rara, su base genetica, che comporta l’incapacità di metabolizzare l’aminoacido fenilalanina, con conseguente accumulo della stessa nel sangue.
Claims: indicazioni nutrizionali e sulla salute
Il termine claims comprende le indicazioni nutrizionali e sulla salute che, se da un lato servono per promuovere il prodotto, dall'altro ci aiutano a scegliere gli alimenti più adatti alle nostre esigenze. Vediamole in maggior dettaglio!
Come riporta il Reg. n° 1924/2006, si tratta di “qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda, che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali in virtù del suo valore energetico o delle sostanze nutritive contenute”.
Valore energetico.
Un alimento può essere definito a:
basso contenuto calorico, se l’apporto è uguale o inferiore alle 40 Kcal/100 g (o 20 Kcal/100 mL);
ridotto contenuto calorico (leggero/light), se il valore energetico è ridotto di almeno il 30% rispetto ad un prodotto simile;
senza calorie, se l’apporto è inferiore alle 4 Kcal/100 mL;
Grassi.
Possiamo definire un prodotto:
a basso contenuto di grassi, se la quantità è uguale o inferiore a 3 g/100 g (o 1,5 g/100 mL);
senza grassi, se il contenuto è uguale o inferiore a 1,5 g/100 g o 100 mL;
a basso contenuto di grassi saturi, se la quantità è uguale o inferiore a 1,5 g/100 g (o 0,75 g/100 mL);
senza grassi saturi, se la somma di grassi saturi e acidi grassi trans è uguale o inferiore a 0,1 g/100 g o 100 mL;
fonte di omega-3, per quantità uguali o superiori a 0,3 g di acido-α-linolenico /100 g;
ricco di omega-3, per quantità uguali o superiori a 0,6 g di acido-α-linolenico /100 g;
ricco di acidi grassi monoinsaturi (o polinsaturi), se ne contiene almeno il 45% e se gli stessi apportano oltre il 20% del valore energetico;
ricco di grassi insaturi, se ne contiene almeno il 70% e se gli stessi apportano oltre il 20% del valore energetico.
Zuccheri.
L’etichetta può riportare le diciture:
a basso contenuto di zuccheri, per quantità uguali o inferiori a 5 g/100 g (o 2,5g/100 mL);
senza zuccheri, per quantità uguali o inferiori a 0,5g/100 g o 100 mL;
senza zuccheri aggiunti, quando il prodotto non contiene zuccheri o altri dolcificanti aggiunti. Se l’alimento li contiene naturalmente si appone la dicitura: “contiene naturalmente zuccheri”.
Fibre.
Si possono apporre le diciture:
fonte di fibre, per valori uguali o superiori a 3g/100g;
ad alto contenuto di fibre, per quantità uguali o superiori a 6g/100g.
Proteine.
Ad alto contenuto di proteine, se forniscono almeno il 20% del valore energetico totale.
Fonte di (vitamina o minerale) / ad alto contenuto di (vitamina o minerale), se contiene il 15-30% della dose giornaliera raccomandata.
A tasso ridotto di (...) se ne contiene almeno il 30% in meno rispetto ad un prodotto simile.
Per quanto riguarda le indicazioni sulla salute, definite come “qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda, che esiste una relazione tra un alimento (o un suo componente) e la salute (Reg. n° 1924/2006), ne esistono due tipologie:
quelle relative ad un particolare componente che può contribuire alla crescita, allo sviluppo e alle normali funzioni dell’organismo, ad esempio “il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali”;
quelle relative alla riduzione del rischio di particolari malattie, ad esempio “è dimostrato che i fitosteroli riducono i livelli ematici di colesterolo”.
Tali indicazioni possono essere presenti a patto che il produttore riporti:
le diciture relative all'importanza di una dieta sana ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
la quantità dell’alimento e le modalità di assunzione necessarie per ottenere tali effetti.
Alcuni casi particolari.
Quelle di cui abbiamo parlato finora sono indicazioni che sono o possono essere presenti su varie tipologie di etichette alimentari. Ma cosa prevede, la legge, per alimenti come i vini e gli oli d’oliva, più soggetti a contraffazione rispetto ad altri?
Etichettatura degli oli d’oliva.
Analogamente alle altre, essa dovrà riportare delle indicazioni obbligatorie (conformi al Reg. n°1169/2011).
Denominazione di vendita, ovvero il tipo di olio accompagnato da una specifica dicitura:
olio extravergine d’oliva - olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici;
olio d’oliva vergine - olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici;
olio d’oliva composto da oli raffinati e da oli d’oliva vergine - olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive;
olio di sansa d’oliva - olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive.
Luogo di provenienza, obbligatorio solo per l’olio extravergine d’oliva e per l’olio d’oliva vergine. Se l’olio in questione possiede una certificazione DOP o IGP deve riportare il simbolo caratteristico;
Soggetto responsabile (nome o ragione sociale);
Termine minimo di conservazione (giorno, mese, anno);
Quantità al netto (in mL, cL o L) accompagnata dall'indicazione metrologica (e), certificante che l’impresa confezionatrice ha accertato la quantità inserita nella confezione, in base alle normative vigenti;
Numero di lotto;
Modalità di conservazione;
Indicazione ecologica, per lo smaltimento del contenitore;
Dichiarazione nutrizionale, obbligatoria da dicembre 2016. Dovrà contenere:
valore energetico (in Kcal o KJ) riferito a 100 mL d’olio;
grassi e acidi grassi saturi (g);
carboidrati e zuccheri (g);
proteine (g);
sale (g).
N.B. La denominazione di vendita, la quantità e il termine minimo di conservazione devono essere riportati nello stesso campo visivo.
Oltre alle indicazioni suddette, il produttore potrà inserirne di facoltative. Tra queste:
contenuto di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi;
acidità, solo se accompagnata dall'indice dei perossidi, dal tenore di cere e assorbimento nell’UV;
caratteristiche organolettiche, nel caso dell’olio vergine ed extravergine (fruttato, piccante, amaro);
“estratto a freddo”, per oli extravergine o vergine d’oliva ottenuti a meno di 27° mediante percolazione o centrifugazione;
“prima spremitura a freddo”, per oli extravergine o vergine d’oliva ottenuti a meno di 27° mediante pressione meccanica.
Etichettatura dei vini.
Ma ora vediamo cosa dispone la normativa per l’etichettatura dei vini! Partiamo con le indicazioni obbligatorie:
denominazione di vendita, eventualmente accompagnata dall'espressione “denominazione origine protetta” o “indicazione geografica protetta”;
nome o ragione sociale del soggetto responsabile (imbottigliatore o importatore);
concentrazione zuccherina, nel caso del vino spumante;
titolo alcolometrico effettivo, espresso in percentuale;
volume nominale (in mL, cL o L);
allergeni. I solfiti (utilizzati a scopo conservante) devono essere indicati solo se hanno una concentrazione superiore ai 10 mg/L, mentre i derivati delle uova e del latte (utilizzati per chiarificare il vino) devono essere sempre indicati;
numero di lotto;
luogo di provenienza;
modalità di conservazione;
indicazioni ecologiche.
N.B. i prodotti vitivinicoli saranno tra i pochi a non dover riportare, da dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale; inoltre, non è prevista l’indicazione del TMC.
Infine, vediamo quelle facoltative:
annata (obbligatoria per i DOP e gli IGP);
varietà d’uva;
azienda produttrice;
Per i DOP e gli IGP:
menzioni tradizionali, come la DOC (denominazione di origine controllata);
simboli (DOP, IGP, etc.);
termine indicante il metodo di produzione;
il nome di un’area ancor più piccola di quella che è alla base del marchio DOP o IGP.
Per i vini liquorosi, si può apporre un aggettivo in base alla concentrazione zuccherina (C):
secco (C < 40 mg/L);
semisecco (C = 40-100 mg/L);
dolce (C > 10 0mg/L).
Stessa cosa per i vini spumanti:
extra brut (C < 6g/L);
brut (C = 6-12 g/L);
extradry (C = 12-17 g/L);
secco (C = 17- 32 g/L);
abboccato (C = 32-50 g/L);
dolce (C > 50 g/L).
Per i vini non DOP e non IGP si può riportare:
l’aggettivo bianco, rosso o rosato;
l’acidità (espressa in acido tartarico) non inferiore ai 3,5 g/L.
Indicazioni per pesce non trattato.
In questo caso occorrerà riportare:
nome comune e nome scientifico;
luogo di pesca e tipologia di attrezzi utilizzati;
la dicitura “decongelato” se è stato scongelato prima della vendita;
metodo di produzione, ossia se è stato pescato in acque dolci o in mare, o se è stato allevato.
Indicazioni per prodotti a base di carne e pesce.
In questo caso occorre riportare le seguenti informazioni:
se si tratta di prodotti composti da diverse parti (unite, a loro volta, con enzimi e additivi), occorre specificarlo con particolari diciture (ad esempio “pesce ricomposto”);
indicare la presenza di proteine aggiunte e la loro origine;
per i prodotti arricchiti con una quantità d’acqua superiore al 5% occorre indicarne la presenza in etichetta.
Come leggerle?
Arrivati a questo punto, possiamo dire di conoscere davvero tutto sulle etichette alimentari? In realtà, sebbene l’attuale normativa le abbia rese più trasparenti (vedi, per esempio, la scomparsa della dicitura “oli vegetali”), è ancora facile cadere in trappola e acquistare dei prodotti di qualità inferiore a quella pubblicizzata!
Ecco i punti verso cui prestare attenzione:
Indicazione degli allergeni
Informazioni obbligatorie
Elenco degli ingredienti ed indicazione quantitativa degli stessi
Data di scadenza e termine minimo di conservazione,
Dichiarazione nutrizionale
I prodotti alimentari esteri commercializzati in Italia devono avere etichette in lingua italiana e osservare le stesse norme nazionali.
Per i prodotti senza etichetta ad esempio vendita di pesce, carni, prodotti ortofrutticoli è obbligatorio esporre ben in vista le indicazioni obbligatorie e l’’origine del prodotto.
Gli alimenti OGM “geneticamente modificati”sono indicati in etichetta o nell'elenco degli ingredienti.
Etichette ingannevoli cosa evitare.
Purtroppo nonostante le normative vigenti in tutti i paesi sulle etichette alimentari, non solo non tutti i prodotti riportano etichette con le giuste caratteristiche ma spesso si usano trucchi che nascondono la verità sul contenuto dei prodotti. Cibi sani, dietetici, senza zuccheri, con pochi grassi, artigianali, integrali ec.. sono spesso claims pubblicitari per ingannare il consumatore.
Quindi non solo è fondamentale leggere con attenzione l’etichetta in ogni suo punto, dagli ingredienti alla dichiarazione nutrizionale, ma anche fare particolare attenzione ad alcuni particolari:
Diffidare di etichette piccole con scritte illeggibili.
Per quanto riguarda i prodotti definiti “artigianali” o “tradizionali” sono spesso prodotti che in realtà contengono coloranti e additivi industriali e che quindi non sono artigianali e potrebbero essere etichettati come tali. Questo trucco è largamente utilizzato perché non vi sono ancora regole specifiche per l’uso tali termini.
Altre etichette ingannevoli sono quelle che descrivono un prodotto ricco di frutta mentre in realtà di frutta ce n'è davvero poca.La legislazione stabilisce il contenuto minimo di frutta di un succo, ma poiché questo varia da un prodotto all'altro, il consumatore non sa qual'è quello giusto.
I prodotti integrali sono oggi molto ricercati e molte etichette pubblicizzano alimenti ricchi di fibre perché integrali al 100%. Molti di questi prodotti lo sono in realtà solo in piccolissima parte e quindi è necessario leggere con attenzione la lista degli ingredienti e comunque sul tema vi sono ancora vuoti legislativi e gli alimenti “integrali” non sono regolati da una legge a livello europeo.
Circa poi gli alimenti “senza zucchero” occorre controllare che tra gli ingredienti non figurino delle sostanze che lo forniscono indirettamente, come gli sciroppi (di glucosio, fruttosio e cereali), il maltosio e l’amido di mais.
Una data di scadenza o un TMC troppo lungo deve far diffidare. In questo caso occorre controllare con attenzione la lista degli ingredienti per valutare quanti, fra questi, sono additivi! Il produttore, infatti, tende ad utilizzarli per sopperire all'assenza di ingredienti “troppo costosi”, e a rimetterci sono unicamente i consumatori!
Attenzione anche se vedi il numero di un additivo affiancato ad un nome scritto per intero: si tratta di due composti differenti!
Nuova normativa e sanzioni.
La nuova normativa sulle etichette alimentari pubblicata l'8 febbraio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 9 maggio 2018 disciplina le sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento europeo.
Le informazioni non chiare ed evidenti, ambigue, irregolari o contenenti caratteristiche non presenti nel prodotto, o diciture ingannevoli, saranno punite con multe molto alte che vanno dai 3000 ai 24.000 euro.
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